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Regolamento TARES 2013 - delibera
A partire dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, in sostituzione della Tassa Rifiuti. Il nuovo tributo è disciplinato dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2011, a norma del quale il Comune di Castelmagno ha adottato il regolamento nel quale sono indicate le modalità di presentazione delle denunce, delle variazioni, delle cancellazioni, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile alla gestione del tributo.
Ai fini dell'applicazione del tributo vengono considerate le superfici dichiarate ai fini della Tassa rifiuti, pertanto per i contribuenti che non abbiano variato la loro situazione non è necessario presentare nuova dichiarazione. Solo per le aziende agricole e i coltivatori diretti devono essere dichiarati tutti i locali (escluse le stalle) utilizzati e precedentemente non tassati. Sussiste invece l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
- inizio dell'occupazione o della detenzione di locali
- variazione degli immobili occupati o detenuti
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal regolamento
- decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi
- cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi di uno dei suddetti casi, contattando l’ufficio comunale: tel. 0171.986110 –
castelmagno@ruparpiemonte.it
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Documenti Allegati:
Regolamento TARES 2013 - delibera (116,33 KB) - Pubblicato il 04/03/2014)
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