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La L.R. 32/82 vieta la raccolta, detenzione e commercializzazione delle specie a protezione assoluta e consente invece per tutte le altre specie la raccolta giornaliera di un massimo di cinque esemplari a persona (senza però estirpare le radici).
Tale limite può essere superato dai proprietari dei fondi o da raccoglitori specificamente autorizzati dai Presidenti delle Comunità montane o dai Sindaci (nei comuni non montani)